Art. 1.

      1. All'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo anche i vicesegretari di cui all'articolo 97, comma 4, che hanno svolto le relative funzioni per almeno cinque anni.

      5-ter. I vicesegretari iscritti all'albo ai sensi del comma 6 sono inquadrati nella fascia C e non possono accedere, in mancanza dell'espletamento del corso di cui al comma 5, ad una fascia superiore alla fascia B».